Borse di studio Lipparini

Borse di studio “Amelia, Noemi, Olga, Elio e Greco Lipparini”


N° 7  Borse di studio da Euro 2213,39 “Amelia, Noemi, Olga, Elio e Greco Lipparini”  Le borse di studio di cui all’oggetto, dovute alla donazione dei fratelli Amelia, Olga, Elio e Greco Lipparini saranno elargite su domanda degli interessati e secondo le modalità esposte nel bando e contenute nel regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in conformità alle volontà testamentarie. Il regolamento è esposto anche all’albo dell’Istituto. Per poter concorrere alla borsa di studio occorre aver conseguito almeno 80/100 all’esame di stato, la media di almeno 8/10 nelle classi 3^ e 4^ ed essere regolarmente iscritti all’Università. I moduli di domanda possono essere ritirati in segreteria e dovrano essere riconsegnati entro le ore 12,00 del 15 dicembre 2014

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO “DONAZIONE LIPPARINI”

Art. 1 A decorrere dall’anno 1999 vengono istituite borse di studio denominate “Borse di Studio “Amelia, Noemi, Olga, Elio e Greco Lipparini” rivolte a studenti che hanno frequentato le classi 3^,4^e 5^ del Polo scolastico attualmente costituito dall’I.T.C. & I.P.S.C.T. “G.A.Cavazzi” e dal Liceo Scientifico “A.Sorbelli”

Con deliberazione n.68 del Consiglio di istituto 335/05.06.2014 il presente regolamento è stato integrato con le modifiche apportate secondo le decisioni assunte in merito

Art. 2 Ogni anno e fino ad esaurimento dell’ammontare del legato testamentario verranno erogate n. 7 borse di studio dell’importo cadauna di €.2.213,39. L’erogazione delle 7 borse di studio sarà suddivisa per indirizzo, rapportando la percentuale al totale degli studenti iscritti al liceo-tecnico-professionale.

Art. 3 Le borse di studio verranno assegnate entro il mese di dicembre di ciascun anno agli studenti frequentanti, all’atto della data del bando, i suddetti Istituti o che hanno terminato gli studi nell’anno scolastico precedente con successiva iscrizione universitaria e per i quali ricorrano le condizioni di cui agli articoli successivi.

Art. 4 La domanda dovrà essere presentata dal capofamiglia; ad uno stesso nucleo familiare non può essere concessa più di una borsa di studio nello stesso anno scolastico e ad uno stesso alunno non può essere concessa più di una borsa di studio nel corso della sua carriera scolastica.

Art. 5 Le borse di studio verranno assegnate , a seguito di regolare graduatoria, a studenti in condizioni compatibili con il presente regolamento, compilata tenuto conto di:

  • attribuzione del 70% del punteggio al MERITO ( rapportando alla media dell’8 negli ultimi 3 anni di studio –classe terza-quarta-quinta – )

  • attribuzione del restante l 30% al REDDITO CERTIFICATO .

La definitiva erogazione della borsa di studio assegnata avverrà mediante attestazione e certificazione dell’avvenuta iscrizione universitaria. La Commissione dovrà porre attenzione alla formulazione dell’attribuzione di punteggio secondo i parametri sopra fissati, in maniera da salvaguardare comunque lo spirito della borsa di studio sul merito.

Art. 6 La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente è determinata ai sensi dei DD.Lgs. 109/98 e 130/2000 sulla base dell’indicatore ISEE.

  1. Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della borsa di studio, potrà essere applicato nei suoi confronti l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

Art. 7 Le borse di studio verranno assegnate su designazione di un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di Istituto – annualmente – e composta dalle seguenti persone:

  • Presidente del Consiglio di Istituto o suo delegato (Presidente)

  • Dirigente Scolastico o suo delegato

  • Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o suo delegato

  • Rappresentante della famiglia Lipparini designato dalla famiglia stessa

  • Un docente

  • Un alunno di una classe quinta

  • Due genitori di due diverse sezioni dell’Istituto

  • Un Assistente Amministrativo

Docente, alunno e genitore dovranno rappresentare le tre sezioni dell’istituto (tecnica, scientifica e professionale)e saranno designati dallo stesso Consiglio di Istituto. La Commissione deciderà a maggioranza assoluta.

Art. 8 La domanda dovrà essere presentata alla Segreteria dell’Istituto entro la data indicata nel bando.

La Commissione dovrà concludere i lavori entro i 20 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande.

Art. 9 La Commissione di cui all’art.7 rimetterà il verbale con le sue decisioni al Consiglio di Istituto il quale adotterà apposita deliberazione per la definitiva erogazione delle borse di studio agli aventi diritto. La Commissione nella formulazione delle proposte,oltre a tenere conto della situazione economica del nucleo familiare e del merito, potrà decidere con voto unanime anche riguardo a situazioni familiari particolari.

Art. 10 Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l’assegnazione di tutte le borse di studio, esse verranno assegnate l’anno successivo.